COMUNICAZIONE TELEMATICA: la saturazione della casella P.E.C. del destinatario è un evento imputabile al difensore
Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais - aggiornato il
Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella P.E.C. del destinatario è evento imputabile al difensore di conseguenza, è legittima l’effettuazione della comunicazione mediante deposito dell’atto in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, come modificato dall’art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014, senza che, nell’ipotesi in cui il destinatario della comunicazione sia costituito nel giudizio con due procuratori, la cancelleria abbia l’onere, una volta non andato a buon fine il primo tentativo di comunicazione, di tentare l’invio del provvedimento all’altro procuratore.
Questa è parte della motivazione espressa nel reclamo ex artt. 178 e 308 c.p.c. avverso ordinanza di estinzione del giudizio dal Tribunale di Siracusa Pres. Maiore- Rel Rota con la sentenza n. 430 del 9 marzo 2021 ove ha ritenuto corretta la notificazione telematica effettuata dalla cancelleria ad una casella PEC di un avvocato che risultava piena.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA TEMPESTIVA RINNOVAZIONE FA DECORRERE IL TERMINE BREVE EX ART. 325 C.P.C.
Ordinanza | Cass. civ., Pres. Frasca, Est. Condello | 12.09.2022 | n.26810
DIRIMENTE IL DIFETTO DI ESCLUSIVITÀ DEL DOMICILIO DIGITALE E LA MANCATA ELISIONE DELLA PREROGATIVA PROCESSUALE DI ELEGGERE DOMICILIO FISICO CON EFFETTI ALTERNATIVI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. Porreca | 20.12.2021 | n.40758