QUERELA DI FALSO: occorre uno specifico mandato al difensore per la risposta positiva all’interpello ex art 222 cpc

Pubblicato il da Redazione

QUERELA DI FALSO: occorre uno specifico mandato al difensore per la risposta positiva all’interpello ex art 222 cpc

In caso di querela di falso presentata in corso di causa, il difensore della parte che intende comunque avvalersi del documento disconosciuto deve farsi rilasciare una specifica procura per la risposta positiva all’interpello ex art 222 c.p.c.

La inidoneità del mandato all’avvocato difensore sarà equiparata alla mancata comparizione e quindi ad una risposta negativa.

Questo è quanto espresso dal Tribunale di Nola, Giudice Antonio Ruggiero, nella ordinanza del 30.01.2024, nella quale ha dichiarato non utilizzabile il documento nei cui confronti una delle parti aveva proposto querela di falso in corso di causa per non avere, la parte che lo aveva prodotto, conferito mandato speciale al proprio difensore per rispondere all’interpello del giudice previsto dall’art. 222 cpc.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

QUERELA DI FALSO: VA CONFERMATA NELLA PRIMA UDIENZA SOLO SE PROPOSTA IN VIA PRINCIPALE

PER LA QUERELA DI FALSO PROPOSTA IN VIA INCIDENTALE NON È NECESSARIA LA CONFERMA AL GIUDICE INNANZI AL QUALE IL GIUDIZIO È STATO RIASSUNTO

Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 09.01.2014 | n.196

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/querela-di-falso-va-confermata-nella-prima-udienza-solo-se-proposta-in-via-principale

QUERELA DI FALSO: occorre uno specifico mandato al difensore per la risposta positiva all’interpello ex art 222 cpc - Ex Parte Creditoris