LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: è ammissibile l’istanza congiunta per l’accesso a un’unica procedura di tipo familiare
Pubblicato il da Avv. Francesca Romana Capezzuto
Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza del 17 maggio 2023, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione dei beni a carico di due coniugi conviventi, genitori di quattro figli minori, rilevando che l’esdebitazione rappresenta il vero obiettivo perseguito dal legislatore.
A tal fine, il Tribunale ha evidenziato che in materia si è verificata una revisione dei requisiti di ammissione alla suddetta procedura, non esigendo la medesima criteri soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, della eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari, spesso privi di livelli culturali idonei a rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento, e dall’altro della oggettiva difficoltà di individuare i rigorosi criteri di meritevolezza.
Si ricorda, a tal uopo, che il CCII consente per tutte le procedure di sovraindebitamento, e quindi anche per la liquidazione controllata, di formulare istanza congiunta per l’accesso ad un’unica procedura di tipo familiare (art. 66 CCII) in caso di indebitamento che coinvolge l’intero nucleo familiare e/o alcuni componenti di essi.
La predetta norma adotta un concetto molto ampio di “famiglia”, considerandone membri il coniuge, i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli, zii etc), gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati etc), le parti dell’unione civile ed i conviventi di fatto.
Requisito necessario è che il debito abbia origine comune.
Il Tribunale ha aperto due distinte procedure di liquidazione per ciascun patrimonio personale. Le masse attive e passive di pertinenza di ciascun debitore sono state tenute distinte, in quanto l’attivo ricavabile dalla liquidazione di ciascun patrimonio sarà destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo debitore e di quelli comuni all’altro debitore, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un debitore alla soddisfazione dei creditori personali dell’altro.
Nella procedura di liquidazione controllata, l’art. 268 co.4 let. d) esclude dalla liquidazione predetta “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”. Il provvedimento in esame, invece, dando una lettura dell’articolo in aderenza alla Direttiva EU 2019/1023 (Insolvency), recepita dal nostro legislatore nel CCII, ha previsto l’esclusione dai beni oggetto di liquidazione sia delle autovetture sia dell’esiguo saldo attivo del conto corrente e della carta postepay, al fine di consentire ai debitori di soddisfare evidenti necessità personali e familiari.
Il Collegio, inoltre, ha autorizzato i sovraindebitati ad occupare l’immobile costituente la casa familiare fino al perfezionamento della vendita in ragione della presenza di minori e dell’assenza di diverse abitazioni di proprietà.
Pertanto, è stato ritenuto compatibile il comma secondo dell’art. 147 CCII che stabilisce che “la casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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