PRECETTO – RIMBORSO IVA: il creditore deve provare l’indetraibilità dell’imposta
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe
In tema di rimborso IVA, alla titolarità di partita IVA non consegue necessariamente la possibilità di detrarre l’imposta”. Tuttavia, essendo la regola generale (cfr. in particolare gli artt. 17, 19 e 10 del D.P.R. n. 633/1972) quella della detraibilità dell’imposta, grava sul precettante l’onere di dedurre e dimostrare l’esistenza dei presupposti per l’inoperatività di tale regime: solo in tal caso, infatti, l’IVA versata dal creditore al proprio legale -non potendo appunto essere compensata con l’IVA a debito- risulterebbe per la parte medesima un costo effettivo e legittimerebbe la stessa a pretenderne la rifusione nei confronti del debitore.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Nicolò Grimaudo, con la sentenza n. 161 del 07 febbraio 2023.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione del debitore limitatamente all’importo precettato a titolo di IVA relativa alle spese legali liquidate nella sentenza azionata, non avendo il creditore assolto all’onere di provare il diritto all’indetraibilità della relativa somma.
In mancanza dell’assolvimento dell’onere di allegazione e prova, infatti, il relativo importo non può essere richiesto in pagamento a pena di indebita locupletazione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO IVA A SOCIETA’ CANCELLATA: UNA CHANCE IN PIÙ PER I CREDITORI SOCIALI E I SOCI
IL SOCIO È LEGITTIMATO ALL’AZIONE SENZA ESSERE OBBLIGATO AD INSTAURARE IL LITISCONSORZIO CON GLI ALTRI SOCI
Ordinanza | Cassazione civile, Sez. V, Pres. Virgilio – Rel. Fuochi Tinarelli | 11.06.2019 | n.15637
LA PRESENTAZIONE DI DETTO MODELLO NON È SOGGETTA AL TERMINE BIENNALE DI DECADENZA EX ART. 21 D.LGS.546/92
Sentenza | Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, Pres. Mancini Rel. est. Morlini | 10.01.2017 | n.136
CREDITO IVA: LA MANCATA DICHIARAZIONE NON PRECLUDE IL RIMBORSO DELL’ECCEDENZA
IL CONTRIBUENTE NON PERDE IL DIRITTO DI CHIEDERE LA RIPETIZIONE D’INDEBITO SE IL CREDITO EMERGE DALLE SCRITTURE CONTABILI
Sentenza | Cassazione civile, sezione tributaria | 15.05.2013 | n.11670
RIMBORSO IVA NEGATO: AMMINISTRAZIONE CONDANNATA PER LITE TEMERARIA
IL RIFIUTO PER MOTIVI FUTILI COSTA ALLO STATO EURO 15.000,00
Sentenza | Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Pres. Rel. Lamanna | 19.05.2015 | n.2088
LA QUESTIONE PUÒ ESSERE FATTA VALERE SOLO IN SEDE ESECUTIVA CON L’OPPOSIZIONE A PRECETTO
Ordinanza | Cass. civ. Sez. VI – 2, Pres. D’Ascola – Rel. Cosentino | 10.07.2018 | n.18192