ERRORI NEL DECRETO TRASFERIMENTO: emendabile solo con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc
Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza
In tema di espropriazione immobiliare, l’eventuale erronea indicazione, nel decreto di trasferimento, di servitù attive o passive riguardanti il bene trasferito, può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui all’art. 287 c.p.c., in quanto trattasi di profilo che concerne non già un mero difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, bensì aspetti sostanziali che incidono sul contenuto di ciò che è trasferito rispetto a quanto è stato posto in vendita e pubblicizzato.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Salvatore Sajia, con l’ordinanza n. 16219 del 19 maggio 2022.
Nel caso di specie gli Ermellini, decidendo nel merito, hanno annullato il decreto con il quale il giudice dell’esecuzione aveva proceduto alla correzione dei decreti di trasferimento relativi a due lotti aggiudicati – risultanti dal frazionamento di un unico immobile nel corso della procedura esecutiva -, eliminando il riferimento alla servitù di passaggio gravante su uno di essi in favore dell’altro, benché di tale servitù si desse atto nella perizia e nell’avviso di vendita.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESECUZIONI IMMOBILIARI: IL DECRETO DI TRASFERIMENTO HA EFFETTI IMMEDIATI
LA CANCELLAZIONE DELLE FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI VA EFFETTUATA SUBITO, SENZA ATTENDERE IL DECORSO DEL TERMINE PER L’OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C.
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. Di Iasi – Rel. De Stefano | 14.12.2020 | n.28387
ESECUZIONI IMMOBILIARI: IL DECRETO DI TRASFERIMENTO HA EFFETTI IMMEDIATI
LA CANCELLAZIONE DELLE FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI VA EFFETTUATA SUBITO, SENZA ATTENDERE IL DECORSO DEL TERMINE PER L’OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C.
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. Di Iasi – Rel. De Stefano | 14.12.2020 | n.28387