OPPOSIZIONE ESECUZIONE: il debitore non può far valere fatti antecedenti al titolo esecutivo
Pubblicato il da Redazione
In sede di opposizione all’esecuzione immobiliare ex art. 615 c.p.c., i fatti antecedenti alla formazione di un titolo esecutivo di natura giurisdizionale attinente all’esistenza ed all’ammontare del credito non possono essere fatti valere dal debitore.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Verona, Giudice Attilio Burti nell’ordinanza del 26.10.2021.
Nella fattispecie in esame, nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione immobiliare ex art. 615 c.p.c. un debitore lamentava l’esistenza dell’usura reale e l’esistenza di garanzie eccessive per la banca-creditrice procedente.
In particolare, in caso di decreto ingiuntivo, deve essere proposta l’opposizione nel termine perentorio di giorni quaranta dalla notifica del titolo stesso, salvo il caso in cui la parte ingiunta non alleghi non soltanto che la notifica sia nulla (in qual caso opera il rimedio dell’opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ex art. 650 c.p.c.), ma del tutto inesistente; solo in questo caso, non essendo di fatto mai venuto in essere un titolo esecutivo giudiziale essendo mancata del tutto la notifica del provvedimento monitorio, è ammissibile proporre opposizione all’esecuzione deducendo motivi di opposizione che, in effetti, mai la parte debitrice è stata posta nelle condizioni di proporre avverso il decreto ingiuntivo.
Non possono, pertanto, essere esaminati i motivi di opposizione all’esecuzione proposta i quali avrebbero dovuto essere fatti valere nelle forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non avendo l’opponente allegato che sia del tutto mancata-o sia affetta dal radicale vizio dell’inesistenza- la notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice procedente.
Nello specifico, la parte aveva già adito il giudice con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. lamentando i vizi del contratto di fideiussione, senza opporre il decreto ingiuntivo: comportamento, questo, grave e sanzionabile ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Per tali motivi, il Tribunale rigetta l’istanza di sospensione, condannando l’opponente alle spese.