FIDEIUSSIONE-ABI: l’onere della prova è a carico di chi voglia far valere la nullità delle clausole
Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia - aggiornato il
In caso di contestazione di un contratto per contrarietà delle clausole allo schema ABI, la parte che eccepisce l’illiceità del contratto è tenuta ad allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui la perdurante esistenza, all’epoca di sottoscrizione del contratto in discussione, dell’intesa illecita.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Milano, Pres. Bellesi- Rel.Carnì , nella sentenza n. 9050 del 08.11.2021.
Nella fattispecie, i sottoscrittori di un contratto di fideiussione omnibus convenivano in giudizio la banca per far valere la nullità delle clausole considerati conformi allo schema ABI.
In argomento, on il provvedimento n. 55 del 2005 la Banca d’Italia aveva appurato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, evidenziando in particolare come le verifiche compiute nel corso dell’istruttoria avessero “mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell’ABI” e come tale uniformità discendesse “da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell’ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall’effettiva introduzione di quest’ultimo” .
Orbene, al fine di valutare la validità ed efficacia delle clausole impugnate contenute in un contratto di fideiussione, ciò che rileva è la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: l’illiceità derivata dalle intese anticoncorrenziali ‘a monte’ deve essere affermata a patto che il contenuto delle stesse sia effettivamente trasposto nelle singole clausole dei contratti ‘a valle’, dovendosi pur sempre scongiurare l’utilizzo disinvolto del sillogismo secondo cui l’accertamento dell’intesa illecita comporterebbe in via automatica la nullità dei negozi conclusi tra le imprese aderenti al cartello e i singoli soggetti ad esso estranei
Nel caso specifico, la garanzia fideiussoria era stata stipulata a distanza di oltre dieci anni dal citato provvedimento della Banca d’Italia, con la conseguenza che la causa in oggetto rientra tra le c.d. “stand alone actions”, per le quali l’attore deve provare i fatti costitutivi della domanda, non potendo giovarsi dell’accertamento dell’intesa illecita contenuto in un provvedimento dell’autorità competente, attinente peraltro ad altro periodo storico.
Ciò posto, non avendo gli attori assolto al proprio onere probatorio, la domanda è stata rigettata dal Tribunale con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PER QUELLE SPECIFICHE È IRRILEVANTE LA CONFORMITÀ
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Graziano | 26.05.2021 | n.4969
FIDEIUSSIONE ANTITRUST: VA DIMOSTRATO CHE SIANO FRUTTO DI UNA INTESA ANTICONCORRENZIALE SPECIFICA
IL PROVVEDIMENTO 55/05 DI BANCA D’ITALIA E LA PRESENZA DELLE CLAUSOLE CENSURATE NON È SUFFICIENTE A FAR RITENERE RAGGIUNTA TALE PROVA
Sentenza | Tribunale di Pordenone | 12.01.2021 | n.28
LA NULLITÀ DELLE SINGOLE CLAUSOLE NON POTREBBE COMUNQUE COMPORTARE L’INVALIDITÀ DELL’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Filomena De Sanzo | 02.03.2021 | n.524