REVOCATORIA FALLIMENTARE: cessionario tenuto alla restituzione solo se il debito risulta dai libri contabili
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il
In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall’art. 2560, secondo comma, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione, finalità che consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato.
In materia di revocatoria fallimentare il cessionario dell’azienda è obbligato ex articolo 2560, comma 2 c.c., alla restituzione conseguente alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente anteriormente alla cessione, solo se tale debito risulti dai libri contabili obbligatori. Il tutto sempre che sussista un’effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell’azienda e salvo che il cessionario stesso abbia inteso assumere anche il futuro debito derivante dall’esercizio dell’azione revocatoria dei pagamenti risultanti dalla contabilità aziendale.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. III civ., Pres. Vivaldi – Rel. Di Florio, con la sentenza n. 32134 del 10.12.2019.
Nel caso di specie, una società aveva stipulato con una compagnia assicuratrice una polizza di capitalizzazione di un milione di euro versando a mani dell’amministratore della società l’intera somma, con l’impegno della contraente a consegnarle successivamente il contratto assicurativo. Successivamente si scoprì che la somma conferita alla compagnia assicuratrice una per la polizza in realtà era stata utilizzata per coprire debiti e che la polizza non era stata emessa.
Per questo motivo la Suprema Corte, enunciando i principi di cui sopra, ha accolto il ricorso della società.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE DI AZIENDA: SI CONFIGURA LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL CESSIONARIO PER I DEBITI DELL’AZIENDA CEDUTA
DEROGABILE LA DISCIPLINA CODICISTICA IN TEMA DI OPPONIBILITÀ AI CREDITORI DELLA CESSIONE DEI DEBITI IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA.
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott. Mirko Buratti | 30.05.2017 | n.1773
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-di-azienda-si-configura-la-responsabilita-esclusiva-del-cessionario-per-i-debiti-dellazienda-ceduta
CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA: SI APPLICA L’ART. 2560 CC, SECONDO COMMA
RISPONDE DEI DEBITI INERENTI L’ESERCIZIO DELL’AZIENDA CEDUTA ANCHE L’ACQUIRENTE DELL’AZIENDA SE GLI STESSI RISULTANO DAI LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI
Sentenza | Tribunale di Napoli, giudice unico Ettore Pastore Alinante | 18.02.2014 | n.2611
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-del-ramo-d-azienda-si-applica-l-art-2560-cc-secondo-comma