CONTRATTI BANCARI: valido anche se manca la sottoscrizione della banca

Pubblicato il da Redazione

Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa con nota di accompagnamento

In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi non già di un requisito del contratto ma della prescrizione di un comportamento che la banca (al pari dell’intermediario finanziario, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998) deve osservare nell’interesse del risparmiatore o correntista, altrimenti conseguendone la sanzione della nullità.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Schirò Rel. Genovese, con l’ordinanza n. 30885 del 29 novembre 2018.

La Suprema Corte, con la sentenza in argomento:

La censura è stata respinta avendo la Corte territoriale dato atto dell’esistenza oltre che delle copie dei contratti, anche delle lettere integrative firmate dai correntisti, nelle quali si comunicava l’avvenuta ricezione delle missive attraverso cui la banca aveva comunicato l’apertura dei singoli conti correnti e illustrato le relative condizioni, per il che il negozio era stato concluso per corrispondenza (proposta firmata dalla Banca contro accettazione da parte del cliente). Senza dire che, pacificamente, i rapporti avevano avuto esecuzione.

A tal riguardo, la Cassazione ha enunciato il  principio di diritto secondo il quale “in tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi non già di un requisito del contratto ma della prescrizione di un comportamento che la banca (al pari dell’intermediario finanziario, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998) deve osservare nell’interesse del risparmiatore o correntista, altrimenti conseguendone la sanzione della nullità”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

CONTRATTI MONOFIRMA: VALIDI ANCHE IN ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA

E’ SUFFICIENTE CHE L’ISTITUTO DI CREDITO ABBIA MOSTRATO IL PROPRIO CONSENSO ATTRAVERSO COMPORTAMENTI CONCLUDENTI

Sentenza | Tribunale di Cuneo, Giudice Mauroernesto Macca | 29.01.2018 | n.71

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-monofirma-validi-anche-in-assenza-di-sottoscrizione-della-banca

CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI IN ASSENZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL’INTERMEDIARIO

IL DICTUM DELLE SS.UU. PUÒ RITENERSI APPLICABILE A QUALSIASI CONTRATTO CONCLUSO FRA BANCA E CLIENTE

Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Mantovani | 20.07.2018 | n.3548

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-validi-ed-efficaci-in-assenza-della-sottoscrizione-dellintermediario

CONTRATTI BANCARI MONOFIRMA: È SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE

IL CONSENSO DELLA BANCA PUÒ DESUMERSI DA COMPORTAMENTI CONCLUDENTI

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Didone, Rel. Fichera | 21.06.2018 | n.16362

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-monofirma-e-sufficiente-la-sola-sottoscrizione-del-cliente

 

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