USURA MORATORI: non può essere verificata con riferimento alla soglia rilevata per i corrispettivi
Pubblicato il da Dott.ssa Fabrizia Abbate - aggiornato il
La natura usuraria degli interessi moratori non può essere stabilita con riferimento al parametro del tasso soglia, in quanto quest’ultimo è determinato sulla scorta della misura media dei soli interessi convenzionali.
In ogni caso stante l’autonomia della pattuizione relativa agli interessi moratori, una loro eccedenza rispetto alla soglia usura comporterebbe, al più, la nullità di detta pattuizione e non anche di quella relativa agli interessi corrispettivi; resterebbe perciò ferma la debenza di quanto dovuto a titolo di capitale e interessi convenzionali.
L’adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese (piano di ammortamento a rate costanti) non implica automaticamente anatocismo in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo l’interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Giudice Raffaele Del Porto con l’ordinanza del 11.10.2017.
Nella fattispecie in disamina, una società mutuataria proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare promossa dalla Banca creditrice, chiedendone la sospensione sulla base della pretesa natura usuraria degli interessi applicati al contratto di mutuo con specifico riferimento agli interessi moratori, asseritamente eccedenti il tasso soglia, nonché dell’asserita pattuizione di interessi anatocistici derivanti dall’applicazione di un piano di ammortamento cd. “alla francese”.
Si costituiva la Banca opposta contestando in toto le prospettazioni della debitrice.
In merito alle doglianze in tema di usura, il Giudice ha osservato preliminarmente che la verifica di usurarietà degli interessi di mora non può essere condotta con riferimento al parametro del tasso soglia, in quanto determinato sulla scorta della misura media dei soli interessi convenzionali.
Ciò posto, specifica il Tribunale, stante l’autonomia della pattuizione relativa agli interessi moratori, la loro eccedenza rispetto alla soglia usura determinerebbe, al più, la sola nullità della relativa clausola e non anche di quella concernente gli interessi convenzionali; restando ferma la debenza di quanto dovuto a titolo di capitale e interessi corrispettivi.
In merito, infine, alla dedotta nullità della clausola di determinazione degli interessi con piano di ammortamento alla francese, il Giudicante ha chiarito che la tecnica del piano di ammortamento alla francese, formando un piano di restituzione del mutuo caratterizzato da una rata costante nel suo ammontare complessivo, composta, quanto al capitale, da una quota decrescente, in ragione del suo progressivo rimborso e dal conteggio degli interessi dovuti dal mutuatario sul capitale residuo effettivamente dovuto, non implica automaticamente anatocismo in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo; in tale sistema la quota capitale si determina per differenza rispetto alla quota di interessi riferita alla singola rata, pertanto, in tale sistema l’interesse non è produttivo di altro interesse, cioè non viene accumulato al capitale, ma viene da questo separato.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale si è pronunciato per il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione, con condanna dell’opponente alla rifusione delle spese di giustizia.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
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http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-utile-inutile-non-vitiatur
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