FALLIMENTO: per l’ammissione al passivo di un credito tributario è sufficiente il solo ruolo

Pubblicato il da Avv. Maria Luigia Ienco

Testo massima

L’agente della riscossione può chiedere l’ammissione al passivo del fallimento sulla base del ruolo, non occorrendo la previa notificazione della cartella di pagamento. Il giudice delegato è privo di giurisdizione sulle contestazioni del credito tributario, anche quando è eccepita dal curatore la decadenza prevista dall’art. 25 D.P.R. 602/1973. Perciò, il giudice delegato è tenuto in ogni caso ad ammettere l’agente della riscossione al passivo fallimentare, seppure con la riserva di cui all’art. 88 D.P.R. 602/1973; le contestazioni del curatore fallimentare devono essere tempestivamente dedotte in un giudizio innanzi al giudice tributario. Sono questi i principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice estensore dott. Giovanni Fanticini con decreto del 26.03.2014.  Il caso trae origine da un opposizione ex art.98 LF ove l’esattore lamentava la mancata ammissione al passivo del fallimento escluso per intervenuta decadenza ex art. 25 Dpr 600/1973 (la cui norma  disciplina i termini entro i quali l’Agente della Riscossione deve, “a pena di decadenza“, notificare al debitore la cartella di pagamento – da cui ne consegue la decadenza dalla possibilità di agire in executivis). Con detto decreto il Tribunale ha esaminato la peculiare situazione che si ingenera con l’insinuazione al passivo fallimentare di un credito tributario il quale, se da un lato deve necessariamente sottostare alle regole del concorso (tramite il deposito della domanda di ammissione al passivo), dall’altro sarà regolata dalla giurisdizione tributaria la quale stabilisce espressamente che (ai sensi del combinato disposto degli artt. 87 comma 2° e 88 comma 1° D.P.R. 602/1973) in caso di contestazioni sulla sussistenza del credito azionato dall’Agente della Riscossione,il sindacato ex art. 95 comma 3° L.F. sulla fondatezza delle contestazioni è eccezionalmente sottratto al Giudice Delegato. Le disposizioni del D.P.R. 602/1973 dettano dunque una disciplina peculiare e distinta per l’insinuazione al passivo fallimentare avente ad oggetto crediti tributari, infatti, l’art. 87 comma 2° prevede che l’Agente della Riscossione avanzi la domanda di ammissione al passivo “sulla base del ruolo”, prescindendo dunque dalla notifica della cartella (cfr. Cassazione civile 28.01.2014 n. 1752 e  ; nonché Cassazione civile, sezione sesta 10-12-2012 n.22437, già oggetto di approfondimento sulla rivista). Il diverso trattamento trova fondamento nella differente situazione del debitore in quanto nell’un caso lo stesso non può essere esposto sine die alle pretese esecutive dell’Amministrazione finanziaria azionate dall’Agente della Riscossione; dall’altro invece la notificazione della cartella si rende superflua ai fini dell’ammissione al passivo atteso che non vi è il rischio di azioni esecutive individuali (stante il divieto ex art. 51 L.F.). Il collegio spiega inoltre che l’eccezione di decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973 (di cui si duole l’odierno ricorrente) non è automatica conseguenza dell’omessa notifica delle cartelle nei termini prescritti ma deve essere eccepita e fatta valere mediante tempestiva impugnazione la quale deve essere svolta dal Curatore fallimentare. Spetta a quest’ultimo, infatti, muovere le contestazioni sul credito azionato dall’agenzia delle entrate e non già proponendone l’esclusione dal passivo fallimentare, bensì avanzando istanza di sua ammissione con riserva ex art. 88 D.P.R. 602/1973 per adire, nel contempo, il Giudice Tributario sollevando la questione inerente il mancato rispetto dei termini ex art. 25 D.P.R. 602/1973. Non è tuttavia compito del collegio pronunciarsi sulla attività del curatore, atteso che la pronuncia riguarda soltanto l’esclusione dallo stato passivo che, per quanto sopra esposto, non appare corretta, poiché si sarebbe dovuto ammettere con riserva il credito predetto da cui ne consegue l’ammissione al passivo del fallimento.

Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento

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