IMMOBILE OCCUPATO DAL DEBITORE

Pubblicato il da Avv. Maria Luigia Ienco

Testo massima

Con la notifica dell’atto di pignoramento cambia il rapporto tra il debitore e il bene sottoposto ad esecuzione: l’art. 559 co. 1 cpc prevede, infatti, che egli diventi custode ex lege, cosicché dal possesso privatistico che questi esercitava quale proprietario si passa all’esercizio del possesso come incaricato di un pubblico ufficio, da cui deriva che l’esecutato: -è soggetto agli obblighi di conservazione ed amministrazione che gravano sul custode; -subisce molteplici divieti prima di quello di disporre del cespite mediante atti di alienazione ovvero di concederne il godimento a terzi, che è specificamente sanzionata dal legislatore con l’inefficacia degli atti di disposizione posti in essere in pendenza della procedura esecutiva e impone nel caso in cui sia stato adottato un atto di tal genere l’affidamento della custodia ad un terzo. Se l’immobile è abitato dal debitore, quest’ultimo che comportamento deve assumere? Anche se nella prassi di vari Tribunali non è richiesto che il debitore formalizzi la richiesta ad abitare l’immobile, tale richiesta appare necessaria, da un lato, perché il custode non può servirsi della cosa in custodia e, dall’altro, perché il Giudice dell’Esecuzione deve valutare l’opportunità di concedere l’autorizzazione effettuando una valutazione comparativa degli interessi delle parti e  privilegiando preferibilmente il diritto all’abitazione rispetto a quello economico. Nel caso in cui il Giudice ritenga di non concedere l’autorizzazione ovvero revochi l’autorizzazione concessa, il predetto deve disporre la liberazione dell’immobile ai sensi dell’art. 560 co. 3 cpc con provvedimento non impugnabile, che ha natura di titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode. FOCUS 
L’autorizzazione ad abitare l’immobile può essere concessa solo nel caso in cui il debitore lo occupa al momento del pignoramento: ogni modifica della situazione di fatto che segue l’imposizione del vincolo pignoratizio costituisce un inadempimento agli obblighi di custodia, che, come tale, impone la sostituzione del custode.

Testo del provvedimento

IMMOBILE OCCUPATO DAL DEBITORE - Ex Parte Creditoris